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legge regionale 7/5/07 sulla tasse immobiliari e plusvalenze
28/10/2007
Art. 3
Modifiche alla legge regionale n. 4 del 2006
(Imposte regionali)
1. L’articolo 2 della legge regionale n. 4 del 2006 è sostituito dal seguente:
4 “Art. 2 (Imposta regionale sulle plusvalenze delle seconde case ad uso turistico)
1. È istituita l’imposta regionale sulle plusvalenze realizzate dalla cessione a titolo oneroso delle
unità immobiliari adibite ad uso abitativo, diverse dall’abitazione principale, così come definita
dall’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, da parte del proprietario
o del titolare di altro diritto reale sulle stesse, acquisite o costruite da più di cinque anni.
2. L’imposta si applica sulle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso:
a) delle unità immobiliari di cui al comma 1, site in Sardegna entro tre chilometri dalla battigia
marina;
b) di quote o di azioni non negoziate sui mercati regolamentati di società titolari della proprietà o di
altro diritto reale sui fabbricati di cui alla lettera a), per la parte ascrivibile alle predette unità
immobiliari. Per i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto
delle percentuali potenzialmente collegabili alle predette partecipazioni.
3. L’imposta non si applica alle cessioni a titolo oneroso di unità immobiliari adibite ad uso
abitativo, effettuate in regime di impresa nell’esercizio delle attività di costruzione o compravendita
di immobili, purché iscritte tra le rimanenze dell’ultimo bilancio approvato.
4. Soggetto passivo dell’imposta è l’alienante a titolo oneroso avente domicilio fiscale fuori dal
territorio regionale ai sensi dell’articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), o avente
domicilio fiscale in Sardegna da meno di ventiquattro mesi.
5. La plusvalenza di cui al comma 2, lettera a), ècostituita dalla differenza tra il prezzo o il
corrispettivo di cessione ed il prezzo d’acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato
di ogni altro costo inerente al miglioramento del bene medesimo e rivalutato in base alla variazione
dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
6. La plusvalenza di cui al comma 2, lettera b), si calcola raffrontando il prezzo o corrispettivo di
cessione con il costo di acquisizione della partecipazione. La quota parte delle plusvalenze derivanti
dalla cessione di quote o azioni ascrivibili alle unità immobiliari di cui al comma 2, lettera a), è
calcolata in riferimento ai valori contabili emergenti dall’ultimo bilancio o rendiconto approvato,
rapportando il valore netto di bilancio riferito alle unità immobiliari di cui al comma 1, e il totale
dell’attivo di bilancio o rendiconto approvato.
7. L’imposta regionale si applica nella misura del 20 per cento sulle plusvalenze calcolate ai sensi
dei commi 5 e 6.
8. L’imposta dovuta sulla plusvalenza realizzata ai sensi dei precedenti commi, deve essere versata
in Tesoreria regionale o presso il concessionario per la riscossione, entro venti giorni dalla data
dell’atto di cessione, se formato in Italia, entro sessanta giorni se formato all’estero. Negli stessi
termini deve essere inviata all’Agenzia della Regione autonoma della Sardegna delle entrate (di
seguito denominata ARASE), da parte del cedente, apposita dichiarazione di conseguimento della
plusvalenza recante i dati che ne consentono la determinazione, secondo le modalità stabilite
dall’ARASE. All’atto della cessione l’alienante può chiedere al notaio, fornendo la necessaria
provvista, di provvedere alla presentazione della dichiarazione, all’applicazione e al versamento
dell’imposta nei termini suddetti. Di tale circostanza deve essere fatta menzione nell’atto avente ad
oggetto la cessione a titolo oneroso dell’unità immobiliare. Il notaio è comunque obbligato a
comunicare all’ARASE, entro venti giorni dalla stipulazione, e secondo le modalità stabilite
dall’ARASE, gli estremi dell’atto di cessione dell’unità immobiliare oggetto di imposta.
9. L’imposta dovuta sulla plusvalenza realizzata per effetto del trasferimento delle quote o delle
azioni delle società titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale sulle unità immobiliari di
cui al comma 2, lettera a), deve essere versata nella Tesoreria regionale o al concessionario per la
riscossione entro sessanta giorni dalla data della cessione. Relativamente alle plusvalenze di cui al
comma 2, lettera b), l’organo amministrativo delle anzidette società è obbligato a comunicare, entro
trenta giorni dalla cessione, l’avvenuto trasferimento all’ARASE, secondo le modalità stabilite dalla
stessa ARASE. Nel medesimo termine e con le medesime modalità, l’organo amministrativo deve,
altresì, comunicare al socio cedente che la cessione delle quote potrebbe implicare obbligo di
versamento dell’imposta e mettere a disposizione, qualora quest’ultimo ne faccia richiesta, tutta la
documentazione necessaria per il calcolo della plusvalenza. Nei trenta giorni successivi, il cedente
deve, qualora ne sussistano le condizioni, presentare la dichiarazione prevista nel comma 8.
10. Il gettito dell’imposta di cui al presente articolo è destinato per il 75 per cento al fondo
perequativo per lo sviluppo e la coesione territoriale e per il restante 25 per cento al comune nel
quale detto gettito è generato.".
2. L’articolo 3 della legge regionale n. 4 del 2006 è sostituito dal seguente:
“Art. 3 (Imposta regionale sulle seconde case ad uso turistico)
1. È istituita l’imposta regionale sulle unità immobiliari destinate ad uso abitativo, non adibite ad
abitazione principale, così come definita dall’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504 del
1992, da parte del proprietario o del titolare di altro diritto reale sulle stesse, ubicate nel territorio
regionale ad una distanza inferiore ai tre chilometri dalla linea di battigia marina.
2. Presupposto dell’imposta è il possesso delle unità immobiliari di cui al comma 1.
3. Soggetti passivi dell’imposta sono i proprietari delle unità immobiliari di cui al comma 1, ovvero
i titolari di diritti reali sugli stessi di usufrutto, uso e abitazione, con domicilio fiscale fuori dal
territorio regionale, ai sensi dell’articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del
1973; per gli immobili sui quali è costituito il diritto di superficie, soggetto passivo è il superficiario
che ha costruito l’unità immobiliare, con il domicilio fiscale fuori dal territorio regionale; per gli
immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario con domicilio fiscale fuori
dal territorio regionale.
4. I possessori a titolo di proprietà indivisa sono solidalmente responsabili del pagamento
dell’imposta.
5. L’imposta regionale è stabilita nella misura annua di:
a) euro 9 per metro quadro per unità immobiliari di superficie fino a 60 mq;
b) euro 11 per ogni metro quadro eccedente i 60 mq e fino a 100 mq;
c) euro 14 per ogni metro quadro eccedente i 100 mq e fino a 150 mq;
d) euro 15 per ogni metro quadro eccedente i 150 mq e fino a 200 mq;
e) euro 16 per ogni metro quadro eccedente i 200 mq.
La superficie di riferimento ai fini del calcolo della base imponibile è quella dichiarata o accertata ai
fini catastali.
6. Le misure previste al comma 5 sono aumentate del 20 per cento per i fabbricati ubicati ad una
distanza inferiore ai 300 metri dalla linea di battigia marina.
7. L’imposta è dovuta per anni solari, proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è
protratta la titolarità della proprietà o degli altri diritti;
a tal fine il mese durante il quale la titolarità si è protratta per almeno quattordici giorni è computato
per intero. L’imposta è versata in un’unica soluzione dal 1° al 30 novembre di ogni anno, secondo
le modalità stabilite dall’ARASE.
8. Il gettito dell’imposta è destinato per il 75 per cento al fondo perequativo per lo sviluppo e la
coesione territoriale di cui all’articolo 5 e per il restante 25 per cento al comune nel quale detto
gettito è generato.
9. Per l’anno 2006 l’imposta è dovuta nella misura più favorevole al contribuente mediante
comparazione tra le misure previste dal presente articolo e quelle previgenti.".
3. L’articolo 4 della legge regionale n. 4 del 2006 è sostituito dal seguente:
“Art. 4 (Imposta regionale sullo scalo turistico degli aeromobili e delle unità da diporto)
1. A decorrere dall’anno 2006 è istituita l’imposta regionale sullo scalo turistico degli aeromobili e
delle unità da diporto.
2. Presupposto dell’imposta sono:
a) lo scalo negli aerodromi del territorio regionale degli aeromobili dell’aviazione generale di cui
all’articolo 743 e seguenti del Codice della navigazione adibiti al trasporto privato di persone nel
periodo compreso dal 1° giugno al 30 settembre;
b) lo scalo nei porti, negli approdi e nei punti di ormeggio ubicati nel territorio regionale e nei
campi di ormeggio attrezzati ubicati nel mare territoriale lungo le coste della Sardegna delle unità
da diporto di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto) o
comunque delle unità utilizzate a scopo di diporto, di lunghezza superiore ai 14 metri , misurate
secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666, ai sensi dell’articolo 3, lettera b) del citato
decreto legislativo, nel periodo compreso dal 1° giugno al 30 settembre.
3. Soggetto passivo dell’imposta è la persona fisica o giuridica avente domicilio fiscale fuori dal
territorio regionale che assume l’esercizio dell’aeromobile ai sensi degli articoli 874 e seguenti del
Codice della navigazione, o che assume l’esercizio dell’unità da diporto ai sensi degli articoli 265 e
seguenti del Codice della navigazione.
4. L’imposta regionale di cui al comma 2, lettera a) è dovuta per ogni scalo, quella di cui al comma
2, lettera b) è dovuta annualmente.
5. L’imposta è stabilita nella seguente misura:
a) euro 150 per gli aeromobili abilitati fino al trasporto di quattro passeggeri;
b) euro 400 per gli aeromobili abilitati al trasporto da cinque a dodici passeggeri;
c) euro 1.000 per gli aeromobili abilitati al trasporto di oltre dodici passeggeri;
d) euro 1.000 per le imbarcazioni di lunghezza compresa tra 14 e 15,99 metri;
e) euro 2.000 per le imbarcazioni di lunghezza compresa tra 16 e 19,99 metri;
f) euro 3.000 per le imbarcazioni di lunghezza compresa tra 20 e 23,99 metri;
g) euro 5.000 per le navi di lunghezza compresa tra 24 e 29,99 metri;
h) euro 10.000 per le navi di lunghezza compresa tra 30 e 60 metri;
i) euro 15.000 per le navi di lunghezza superiore ai 60 metri.
Per le unità a vela con motore ausiliario e per i motorsailer l’imposta è ridotta del 50 per cento.
6. Sono esenti dall’imposta:
a) le imbarcazioni che fanno scalo per partecipare a regate di carattere sportivo, a raduni di barche
d’epoca, di barche monotipo ed a manifestazioni veliche, anche non agonistiche, il cui evento sia
stato preventivamente comunicato all’Autorità marittima da parte degli organizzatori; dell’avvenuta
comunicazione deve essere data notizia all’ARASE, prima dell’approdo;
b) le unità da diporto che sostano tutto l’anno nelle strutture portuali regionali;
c) la sosta tecnica, limitatamente al tempo necessario per l’effettuazione della stessa.
Con specifico provvedimento dell’ARASE sono indicate le modalità di certificazione delle cause di
esenzione.
7. L’imposta è versata:
a) all’atto dello scalo per gli aeromobili di cui al comma 2, lettera a);
b) entro 24 ore dall’arrivo delle unità da diporto nei porti, negli approdi, nei punti e nei campi
d’ormeggio ubicati lungo le coste della Sardegna mediante modalità da stabilirsi con provvedimento
dell’ARASE.
8. La riscossione del tributo può essere affidata dall’ARASE mediante:
a) stipula di apposite convenzioni con soggetti terzi;
b) stipula di apposite convenzioni a soggetti che gestiscono gli aeroporti, i porti, gli approdi, i punti
e i campi di ormeggio ubicati lungo le coste regionali, con riconoscimento di un aggio pari al 5 per
cento dell’imposta riscossa.
9. I soggetti gestori di cui al comma 8 che accedono alla convenzione di riscossione provvedono,
con le modalità previste dal provvedimento dell’ARASE, al riversamento alla Tesoreria regionale
del tributo percetto, al netto degli eventuali aggi ad essi spettanti.
Con il predetto provvedimento sono altresì disciplinate le caratteristiche degli eventuali moduli e
precisati i dati che negli stessi devono essere riportati per individuare le unità da diporto.
10. I soggetti gestori delle strutture portuali ed aeroportuali che accedono alle convenzioni di cui al
comma 8 sono obbligati a verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria. Entro il
31 ottobre di ciascun anno sono obbligati a presentare all’Assessorato regionale competente in
materia di entrate un rendiconto amministrativo delle somme incassate secondo le modalità previste
con deliberazione della Giunta regionale.
11. I soggetti che gestiscono gli aeroporti, i porti, gli approdi, i punti e i campi di ormeggio ubicati
lungo le coste regionali sono tenuti a comunicare all’Assessorato regionale del turismo, artigianato
e commercio, a fini statistici, i movimenti registrati nelle strutture di rispettiva pertinenza. Con
successivo provvedimento dell’Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio, sono
disciplinate le modalità di trasmissione degli elementi conoscitivi necessari alle indagini
statistiche.".
4. Dopo l’articolo 4 della legge regionale n. 4 del 2006 sono aggiunti i seguenti articoli:
“Art. 4 bis (Poteri dell’Agenzia della Regione autonoma della Sardegna delle entrate (ARASE) e
dei comuni)
1. L’ARASE disciplina mediante appositi provvedimenti del direttore generale le modalità di
pagamento dei tributi regionali. Per l’accertamento e la liquidazione delle imposte di cui agli
articoli 2 e 3, l’ARASE dispone dei poteri di controllo riconosciuti ai comuni ai fini dell’imposta
comunale sugli immobili dall’articolo 11 del decreto legislativo n. 504 del 1992.
2. Ai fini della liquidazione e accertamento delle imposte di cui agli articoli 2, 3 e 4, i funzionari
dell’ARASE possono:
a) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti;
b) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a
restituirli compilati e firmati;
c) invitare soggetti pubblici e privati a fornire notizie utili all’accertamento dei tributi di cui alla
presente legge;
d) richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici
pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
In difetto della presentazione degli atti e dei documenti richiesti ai contribuenti l’ARASE procede
ad accertamento d’ufficio dell’imposta dovuta. Con le stesse prerogative possono intervenire, previa
richiesta dell’Agenzia della Regione autonoma della Sardegna delle entrate, i funzionari degli uffici
tributi dei comuni in cui è situato l’immobile oggetto dell’imposizione di cui all’articolo 3.
3. L’ARASE può chiedere ai comuni interessati di svolgere indagini e verifiche su fabbricati situati
all’interno del territorio dei comuni medesimi.
4. Ai fini dell’accertamento dell’imposta di cui all’articolo 4, gli impiegati dell’ARASE,
appositamente autorizzati dal direttore e muniti di appositi cartellini identificativi, possono
effettuare direttamente controlli presso gli scali, i porti, gli approdi e i punti di ormeggio ubicati nel
territorio regionale.
Art. 4 ter (Obblighi dei pubblici funzionari e dei gestori dei porti ed aeroporti)
1. Ai fini dell’accertamento dell’imposta di cui agli articoli 2 e 3 i responsabili degli Uffici tributi
dei comuni, entro il 31 gennaio, comunicano all’ARASE le variazioni di proprietà, a fini ICI e
TARSU, loro comunicate nell’anno precedente. Analogo obbligo è previsto per gli enti gestori
dell’acqua, in relazione al mutamento dei contraenti nei contratti di somministrazione.
2. Indipendentemente dalle convenzioni per la riscossione di cui all’articolo 4, comma 8, lettera b), i
soggetti titolari delle concessioni per la gestione delle strutture aeroportuali e marittime trasmettono
all’ARASE, mediante l’invio di appositi moduli predisposti dall’Agenzia medesima, entro il giorno
5 di ogni mese, gli estremi degli aeromobili e delle unità da diporto soggetti ad imposta e delle
persone fisiche responsabili del pagamento, transitati dal 1° giugno al 30 settembre. Gli agenti del
Corpo forestale regionale, che per ragioni di servizio operano presso le strutture portuali o
aeroportuali, procedono a controllo, anche a campione, degli adempimenti previsti a carico dei
soggetti al pagamento dell’imposta di cui all’articolo 4 e dei concessionari di cui al presente
comma, comunicando tempestivamente all’ARASE gli esiti dei controlli.
Art. 4 quater (Modalità e termini dell’accertamento)
1. L’ARASE provvede al recupero delle imposte dovute, ai sensi degli articoli 2, 3 e 4, mediante
avviso di accertamento recante la liquidazione dell’imposta dovuta e delle relative sanzioni ed
interessi al tasso legale, da notificarsi, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno
successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere eseguito il pagamento per le imposte di cui agli
articoli 2, 3 e 4.
2. La notificazione dell’avviso di accertamento può essere effettuata, oltre che con le regole previste
dall’articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, anche a mezzo posta
mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
3. L’avviso di accertamento deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni
giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non
conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo
che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
4. L’ARASE esegue l’attività di accertamento, liquidazione e riscossione delle imposte di cui agli
articoli 2, 3 e 4:
a) tramite i servizi e le procedure esistenti nell’ambito della propria struttura organizzativa;
b) mediante stipula di apposita convenzione con l’Agenzia delle entrate con i criteri e le limitazioni
previste da apposita delibera della Giunta regionale.
5. Il contribuente destinatario dell’avviso di accertamento può, entro il termine previsto per la
proposizione del ricorso, procedere alla definizione dell’atto ai sensi e per gli effetti previsti
dall’articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ovvero definire lo stesso per
adesione, applicandosi, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 218
del 1997.
6. Le somme liquidate nell’avviso di accertamento per imposta, sanzioni ed interessi, e non versate
entro il termine previsto dal comma 5 sono riscosse coattivamente mediante iscrizione a ruolo, da
effettuarsi secondo le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602.
7. La cartella di pagamento è notificata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla
notifica dell’avviso di accertamento di cui al comma 1.
8. Il contribuente può chiedere all’ARASE il rimborso delle somme versate e non dovute, a pena di
decadenza, entro tre anni dal giorno del pagamento dell’imposta.
Art. 4 quinquies (Sanzioni)
1. I gestori delle strutture portuali ed aeroportuali convenzionate per la riscossione che non
provvedono, in tutto o in parte, a riversare nei termini previsti dalle convenzioni, in Tesoreria
regionale il gettito riscosso ai sensi dell’articolo 4, comma 9, sono soggetti alla sanzione
amministrativa pari al 30 per cento dell’imposta non versata.
2. In relazione all’avviso di accertamento di cui all’articolo 4 quater, comma 1, è applicata una
sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell’imposta evasa.
Art. 4 sexies (Criteri di determinazione della sanzione)
1. Le sanzioni sono irrogate dall’ARASE o dagli enti convenzionati, ai sensi dell’articolo 4 quater,
comma 4, in conformità ai criteri di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.".
Art. 4
Disciplina regionale IRAP1. Il presente articolo disciplina, ai sensi del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli
scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale
imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) e successive modifiche e integrazioni e
nel rispetto dei principi generali in materia di imposte sui redditi, l’esercizio delle competenze
regionali relative all’imposta regionale sulle attività produttive, nonché le connesse procedure
applicative.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione si ispira ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) miglioramento del rapporto con il contribuente;
b) economicità, efficienza ed efficacia nell’attività di gestione dell’imposta;
c) semplificazione nei rapporti tra contribuente e amministrazione regionale;
d) armonizzazione delle procedure applicative dell’imposta con quelle delle altre regioni, dello
Stato e degli enti locali;
e) azione di contrasto all’evasione e deterrenza.
3. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2008 sono di competenza della
Regione, quale ente titolare del tributo, le attività di liquidazione, accertamento, riscossione
dell’imposta regionale sulle attività produttive, la constatazione delle violazioni, il contenzioso ed i
rimborsi ad essa relativi e la determinazione delle relative aliquote di imposta. Per effetto
dell’articolo 1 della legge regionale n. 4 del 2006, la gestione globale dell’imposta è attribuita alla
competenza dell’ARASE.
4. A decorrere dal medesimo termine di cui al comma 3, la Regione è titolare dell’archivio dei dati e
delle informazioni relativi all’imposta, organizzati in proprie banche dati rese disponibili
all’amministrazione finanziaria centrale e alle altre regioni secondo procedure e modalità definite
anche da specifici protocolli d’intesa ai sensi dell’articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
conferenza Stato-città ed autonomie locali).
5. La gestione delle attività di cui al comma 3 è affidata all’ARASE, che può avvalersi dell’Agenzia
delle entrate, mediante stipula di apposita convenzione.
6. L’ARASE è autorizzata alla stipula della convenzione di cui al comma 5, secondo i criteri e le
limitazioni stabiliti con apposita delibera della Giunta regionale proposta dall’Assessore regionale
competente in materia di entrate.
7. L’imposta dovuta è riscossa mediante versamento da parte del soggetto passivo da eseguire con
le modalità e nei termini stabiliti per le imposte sui redditi dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 602 del 1973.
8. L’imposta risultante dalle dichiarazioni annuali non è dovuta o, se il saldo è negativo, non è
rimborsabile, se i relativi importi spettanti alla Regione non superano i 12 euro; per lo stesso
importo non si fa luogo ad iscrizioni nei ruoli né a rimborso. Se l’importo dovuto o rimborsabile
supera i 12 euro, lo stesso è dovuto o rimborsabile per l’intero.
9. La riscossione coattiva dell’imposta avviene mediante ruolo sulla base delle disposizioni, che
regolano la riscossione coattiva delle imposte sui redditi, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 602 del 1973.
10. In coerenza con gli indirizzi forniti entro il 1° ottobre di ogni anno dalla Giunta regionale, entro
il 15 dicembre di ogni anno l’ARASE dispone i criteri relativi al piano dei controlli dell’anno
successivo.
11. L’accertamento dell’imposta è eseguito in applicazione delle disposizioni in materia di imposte
sui redditi previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. Gli accessi, le
ispezioni e le verifiche, possono essere eseguite anche dal personale dell’ARASE, previa
autorizzazione del direttore della medesima, esercitando le funzioni secondo le disposizioni e le
facoltà di cui all’articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e
successive modifiche e integrazioni.
12. Gli uffici dell’Amministrazione finanziaria e i comandi della Guardia di finanza cooperano con
l’ARASE nell’acquisizione e nel reperimento degli elementi utili per l’accertamento dell’IRAP e
per la repressione anche delle violazioni della relativa disciplina, trasmettendo i dati emergenti dai
relativi verbali e rapporti, ove possibile, per via telematica all’Anagrafe tributaria regionale, di cui
ai commi da 13 a 20.
13. L’ARASE è autorizzata ad istituire un idoneo sistema informativo per la gestione dei tributi
regionali e locali e per la sua connessione al sistema di comunicazione di cui all’articolo 3, comma
153, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e
relativi provvedimenti di attuazione.
14. L’Anagrafe tributaria regionale raccoglie e ordina su scala regionale i dati e le notizie risultanti
dalle dichiarazioni e dalle denunce presentate agli uffici dell’amministrazione regionale e dai
relativi accertamenti, nonché i dati e le notizie che possono comunque assumere rilevanza ai fini
tributari.
15. In particolare l’Anagrafe tributaria regionale è costituita dal sistema di identificazione soggetti e
dai sistemi tributi regionali, così definiti:
a) il sistema identificazione soggetti riguarda le persone fisiche, le società, gli enti ed altri;
l’archivio delle persone fisiche viene aggiornato sulla base dei dati dei comuni e delle agenzie
fiscali facenti capo al Ministero dell’economia e delle finanze, garantendo l’unicità del codice
fiscale come chiave identificativa dei soggetti e la trasmissione delle informazioni relative a
residenza e decesso; l’archivio delle società, degli enti e di altri soggetti utilizza dati del Ministero
dell’economia e delle finanze e del registro delle imprese;
b) il sistema tributi regionali riguarda tutti i tributi regionali e degli enti locali.
16. I dati e le notizie raccolti sono detenuti dall’ARASE, nel rispetto dei principi generali fissati dal
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
17. I dati e le notizie raccolti dall’Anagrafe tributaria regionale sono sottoposti al segreto d’ufficio e
gestiti dall’ARASE che ha facoltà di rendere pubbliche statistiche ed elaborazioni relative ai dati di
cui detiene la gestione.
18. L’Anagrafe tributaria regionale conforma la propria attività ai principi contenuti nel decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 (Disposizioni relative all’anagrafe tributaria
e al codice fiscale dei contribuenti) e successive modifiche e integrazioni.
19. Responsabile degli accessi all’Anagrafe tributaria regionale è il direttore dell’ARASE, che
delimita i livelli di accesso e di sicurezza.
20. Fino all’effettivo espletamento delle attività di cui al comma 3 da parte dell’ARASE, le stesse
permangono in capo all’amministrazione finanziaria centrale.
Art. 5
Imposta di soggiorno
1. È istituita l’imposta regionale di soggiorno, da destinare ad interventi nel settore del turismo
sostenibile con particolare riguardo al miglioramento dei servizi rivolti ai turisti e alla fruizione
della risorsa ambientale.
2. È data facoltà ai comuni di applicare l’imposta nell’ambito del proprio territorio a decorrere
dall’anno 2008.
3. Presupposto dell’imposta è il soggiorno nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 settembre:
a) nelle aziende ricettive di cui alla legge regionale 14 maggio 1984, n. 22 (Norme per la
classificazione delle aziende ricettive);
b) nelle strutture ricettive extra-alberghiere di cui alla legge regionale 12 agosto 1998, n. 27
(Disciplina delle strutture ricettive extra alberghiere);
c) nelle strutture ricettive di cui alla legge regionale 23 giugno 1998, n. 18 (Nuove norme per
l’esercizio dell’agriturismo);
d) nelle unità immobiliari adibite ad abitazioni principali, così come definite dall’articolo 8, comma
2, del decreto legislativo n. 504 del 1992, concesse in comodato o in locazione;
e) nelle unità immobiliari non adibite ad abitazioni principali; per il soggiorno nelle unità
immobiliari di cui alla presente lettera l’imposta non si applica nei confronti del proprietario, del
coniuge, degli affini e dei parenti in linea retta, dei collaterali fino al terzo grado, e nei confronti
degli ospiti che soggiornano unitamente ad almeno uno dei componenti la famiglia del proprietario.
4. Sono comprese tra le aziende ricettive di cui alla lettera a) del comma 3:
a) alberghi (da 1 a 5 stelle);
b) alberghi residenziali (da 2 a 4 stelle);
c) villaggi turistici (da 2 a 4 stelle);
d) campeggi (da 1 a 4 stelle);
e) aree attrezzate per camper e roulotte.
5. Sono comprese tra le strutture ricettive di cui alla lettera b) del comma 3:
a) case per ferie (III categoria);
b) esercizi di affittacamere (dalla I alla III categoria);
c) case ed appartamenti per vacanze (dalla I alla III categoria);
d) alloggi turistico-rurali;
e) residence (dalla I alla III categoria);
f) bed and breakfast.
6. Sono comprese tra le strutture ricettive di cui alla lettera c) del comma 3 le aziende agrituristiche.
7. All’imposta sono soggetti coloro che non risultano iscritti nell’anagrafe della popolazione
residente nei comuni della Sardegna.
8. L’imposta si applica, per persona e per ogni giornata di soggiorno, in tutte le strutture nella
misura di un euro, ad eccezione dei soggiorni negli alberghi a quattro stelle e superiori, per i quali
l’imposta è stabilita nella misura di due euro al giorno per persona.
9. Sono esenti dal pagamento dell’imposta i lavoratori dipendenti che soggiornano per ragioni di
servizio attestate dal datore di lavoro e gli studenti che soggiornano per ragioni di studio o per
periodi di formazione professionale attestati dalle rispettive università, scuole od enti di formazione
e i minori di diciotto anni. Sono inoltre esenti i lavoratori autonomi che soggiornano per ragioni di
lavoro documentabili.
10. Il titolare o gestore delle strutture di cui al comma 3, lettere a), b), e c) e il proprietario degli
immobili di cui al comma 3, lettere d) ed e), operano in veste di sostituti d’imposta e pertanto
devono:
a) comunicare al comune, entro quarantotto ore dall’inizio del soggiorno, i dati identificativi dei
soggetti dell’imposta ed il relativo periodo di permanenza secondo modalità regolamentate dal
comune;
b) provvedere al versamento al comune entro i quindici giorni successivi dalla fine del soggiorno.
11. Il Comune provvede al recupero delle imposte dovute e non versate, ai sensi del comma 10,
lettera
b), mediante avviso di accertamento recante la liquidazione dell’imposta dovuta e delle relative
sanzioni ed interessi al tasso legale, da notificarsi, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del
quinto anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere eseguito il pagamento dell’imposta.
12. La notificazione dell’avviso di accertamento può essere effettuata, oltre che con le regole
previste dall’articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, anche a mezzo
posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero dai messi notificatori comunali,
incaricati ai sensi dell’articolo 1, comma 158 e seguenti, della legge n. 296 del 2006.
13. L’avviso di accertamento deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni
giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non
conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo
che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
14. L’omissione della comunicazione di cui al comma 10, lettera a), o la compilazione della stessa
in modo incompleto, tale da non consentire l’identificazione dei soggetti alloggiati o del periodo di
alloggio, è punita con la pena pecuniaria da euro 500 ad euro 2.000.
15. L’omissione del versamento dell’imposta riscossa ai sensi del comma 10, lettera b), è punita con
la pena pecuniaria pari al 30 per cento dell’imposta evasa.
16. L’omissione della riscossione da parte del sostituto d’imposta di cui al comma 10, è punita con
pena pecuniaria dal 100 per cento al 200 per cento dell’imposta non riscossa.
17. Le sanzioni sono irrogate dal comune ai sensi dei commi 14, 15 e 16, in conformità ai criteri di
cui al decreto legislativo n. 472 del 1997.
18. L’imposta riscossa nell’ambito territoriale di competenza è attribuita per il 50 per cento al
comune e per il restante 50 per cento alla Regione autonoma della Sardegna, ai fini dell’istituzione
di un fondo di riequilibrio e solidarietà, destinato agli investimenti nel settore turistico delle aree
interne.
19. I comuni riversano in Tesoreria regionale il 50 per cento dell’imposta, secondo le modalità da
stabilirsi con deliberazione della Giunta regionale. Le quote di spettanza comunale, se non utilizzate
entro due anni dalla riscossione per le finalità di cui al comma 1, sono riversate al Fondo regionale
per lo sviluppo e la coesione territoriale di cui all’articolo 5 della legge regionale n. 4 del 2006.
20. Le sanzioni irrogate vengono trattenute interamente dai comuni competenti, a titolo di
risarcimento dell’attività accertativa.
21. I comuni sono tenuti a comunicare, secondo la normativa prevista per le rilevazioni ISTAT,
all’Amministrazione regionale, i dati relativi alle comunicazioni di cui al comma 10.
22. Agli obblighi di cui al comma 10, sono tenuti, in luogo del proprietario o del possessore delle
unità immobiliari di cui al comma 3, lettere d) ed e), le agenzie immobiliari o i soggetti comunque
incaricati della locazione. I soggetti che, in riferimento agli immobili di cui al comma 3, lettere d)
ed e), eseguono attività di intermediazione immobiliare, comunicano al comune i dati relativi ai
soggetti per i quali hanno prestato opera di intermediazione entro cinque giorni lavorativi dalla
conclusione dell’affare. L’omissione degli obblighi di cui al presente comma è sanzionata ai sensi
del comma 14.
23. Le comunicazioni di cui ai commi 21 e 22 sono effettuate su modulistica conforme a quella
stabilita dall’ARASE.
24. Ai fini dell’esercizio dell’attività di liquidazione ed accertamento i comuni possono invitare i
contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti
questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici
competenti, con esenzione di spese e diritti.
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